Capo VI
Art. 12
Disposizioni transitorie
In vigore dal 25 dic 1992
1. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai centri di assistenza autorizzati entro il 31 dicembre 1992, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui al comma 1 dell' o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che siano stati eseguiti, entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni, i controlli di cui all', comma 7.
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