Capo I

Art. 2

Autorizzazione all'esercizio dell'attività ed iscrizione all'albo

In vigore dal 25 dic 1992
Autorizzazione all'esercizio dell'attività ed iscrizione all'albo 1. L'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza fiscale, prevista dall'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è concessa con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a seguito di presentazione di apposita istanza, previa verifica: a) della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dallo stesso art. 78 per la costituzione dei centri di assistenza; b) dell'avvenuto deposito, presso l'ufficio della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze incaricato della tenuta dell'albo, di copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. 2. Prima dell'emanazione del decreto di autorizzazione, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, invita i centri di assistenza a: a) dimostrare l'esistenza delle garanzie assicurative di cui all'; b) depositare, presso l'ufficio della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, copia dei contratti-tipo di cui all' nonché un elenco di almeno trecento utenti con i quali è stato stipulato il contratto di assistenza; c) dimostrare il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile, dei requisiti di cui all'art. 78, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e della insussistenza nei suoi confronti di provvedimenti di cui alla lettera c) del successivo , comma 3, attestata nei modi ivi previsti. 3. Il decreto di autorizzazione può stabilire i limiti territoriali nell'ambito dei quali il centro di assistenza svolge l'attività. 4. Nella istanza di cui al comma 1 sono indicati la denominazione o ragione sociale ed il numero di codice fiscale e di partita IVA del centro di assistenza nonché i dati anagrafici del direttore tecnico responsabile e dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. 5. I centri di assistenza che ottengono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono iscritti nell'"Albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese", istituito presso la direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. 6. Eventuali variazioni dei dati di cui ai commi 1 e 4, nonché la diminuzione del numero degli utenti al di sotto di trecento devono essere comunicate alla competente direzione centrale entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Entro trenta giorni dal deposito presso la cancelleria del tribunale devono essere inviati alla stessa direzione copia autentica del bilancio, unitamente alla certificazione di cui al comma 3, terzo periodo, dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché copia autentica delle delibere modificative dell'atto costitutivo e dello statuto. Il direttore tecnico responsabile è tenuto a comunicare, entro dieci giorni dalla delibera del consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, i provvedimenti di sospensione presi a suo carico successivamente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 2, lettera c). 7. La certificazione di cui al precedente comma deve contenere, con riguardo al periodo cui la stessa si riferisce, anche le seguenti informazioni da indicare su apposito modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze: a) il numero delle dichiarazioni annuali predisposte e il numero dei visti di conformità apposti, suddivisi per modello; b) il numero degli utenti per i quali sono state tenute ed eventualmente conservate le scritture contabili. 8. Il trasferimento delle quote o delle azioni, nei limiti di cui al comma 6 dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991, può essere disposto, ove una delle parti contraenti sia una organizzazione territoriale o di categoria aderente alle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori autorizzate alla costituzione del Centro, solo ove sia stato richiesto il preventivo assenso della associazione nazionale delegante. Dell'assenso e del trasferimento deve essere data comunicazione entro trenta giorni all'ufficio incaricato della tenuta dell'albo. 9. È consentita la fusione solo tra società di cui all', comma 2, del presente regolamento e tra queste e le società aventi per oggetto l'elaborazione di dati contabili controllate dai soggetti indicati nel comma 1 dello stesso articolo. Ai soli fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, i soggetti che intendono effettuare la fusione devono ottenere il preventivo assenso alla stessa da parte della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. In caso di assenso, il centro di assistenza risultante dalla fusione deve, ai sensi del precedente comma 6, effettuare le comunicazioni ed inviare la documentazione necessaria all'aggiornamento dell'albo.
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