Capo II

Art. 15

Formalità d'ufficio

In vigore dal 1 gen 1993
1. L'aggiornamento degli archivi elettronici a seguito di richieste provenienti dalla pubblica amministrazione o dall'autorità giudiziaria, o di rettifica degli errori od omissioni dell'ufficio, si esegue mediante formalità d'ufficio annotate nel registro di cui all', comma 3; l'aggiornamento o la rettifica del certificato di proprietà si eseguono a richiesta di parte. La rettifica si effettua sul certificato di proprietà già emesso.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-15

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