Capo III
Art. 16
Organizzazione funzionale delle conservatorie
In vigore dal 1 gen 1993
1. Il sistema di elaborazione locale provvede all'assegnazione automatica del numero d'ordine progressivo per le formalità richieste dalla parte e presentate anche attraverso più sportelli.
2. Ferma restando la responsabilità dell'A.C.I. ai fini del regolare versamento delle somme dovute allo Stato ed alle regioni a titolo di imposta, le agenzie di pratiche automobilistiche possono essere autorizzate dal conservatore del P.R.A. ad effettuare in via telematica versamenti connessi alle operazioni presso il P.R.A.
3. L'Automobile club d'Italia, previa autorizzazione della procura generale della Repubblica competente, può istituire sportelli decentrati della conservatoria, anche fuori del capoluogo di provincia, abilitati all'espletamento del servizio P.R.A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-16