Capo III

Art. 16

Organizzazione funzionale delle conservatorie

In vigore dal 1 gen 1993
1. Il sistema di elaborazione locale provvede all'assegnazione automatica del numero d'ordine progressivo per le formalità richieste dalla parte e presentate anche attraverso più sportelli. 2. Ferma restando la responsabilità dell'A.C.I. ai fini del regolare versamento delle somme dovute allo Stato ed alle regioni a titolo di imposta, le agenzie di pratiche automobilistiche possono essere autorizzate dal conservatore del P.R.A. ad effettuare in via telematica versamenti connessi alle operazioni presso il P.R.A. 3. L'Automobile club d'Italia, previa autorizzazione della procura generale della Repubblica competente, può istituire sportelli decentrati della conservatoria, anche fuori del capoluogo di provincia, abilitati all'espletamento del servizio P.R.A.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-16

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Organizzazione funzionale delle conservatorie (Art. 16 Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.) — Testo vigente | Portale Normativo