Capo II
Art. 13
Indisponibilità del documento di proprietà e duplicato
In vigore dal 1 gen 1993
Indisponibilità del documento
di proprietà e duplicato
1. Idonea documentazione deve prodursi al P.R.A. per provare l'indisponibilità del documento di proprietà quando ne è prescritta la consegna al predetto ufficio; la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento sono attestati dalla denunzia resa alla competente autorità di pubblica sicurezza.
2. In caso di deterioramento del documento di proprietà o dell'indisponibilità prevista dal comma 1, un duplicato è rilasciato all'intestatario, ovvero al diretto acquirente risultante da titolo idoneo, su apposita richiesta da annotarsi nel registro di cui all' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. La nota di richiesta deve essere sottoscritta nei modi previsti dall' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e corredata della documentazione prescritta ai sensi del comma 1.
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-13