Capo II

Art. 13

Indisponibilità del documento di proprietà e duplicato

In vigore dal 1 gen 1993
Indisponibilità del documento di proprietà e duplicato 1. Idonea documentazione deve prodursi al P.R.A. per provare l'indisponibilità del documento di proprietà quando ne è prescritta la consegna al predetto ufficio; la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento sono attestati dalla denunzia resa alla competente autorità di pubblica sicurezza. 2. In caso di deterioramento del documento di proprietà o dell'indisponibilità prevista dal comma 1, un duplicato è rilasciato all'intestatario, ovvero al diretto acquirente risultante da titolo idoneo, su apposita richiesta da annotarsi nel registro di cui all' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. La nota di richiesta deve essere sottoscritta nei modi previsti dall' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e corredata della documentazione prescritta ai sensi del comma 1.
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Indisponibilità del documento di proprietà e duplicato (Art. 13 Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.) — Testo vigente | Portale Normativo