Capo II

Art. 12

Altre formalità senza certificato di proprietà

In vigore dal 1 gen 1993
1. La registrazione nel P.R.A. di atti e provvedimenti giudiziari o amministrativi, formalmente portati a conoscenza dell'intestatario, può richiedersi anche senza presentazione del documento di proprietà, mediante nota libera. Resta fermo quanto previsto per il rifiuto del documento di proprietà dell' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. Il rilascio del certificato di proprietà si effettua nei modi previsti all'. 2. La registrazione nel P.R.A. della cancellazione e della perdita di possesso del veicolo può richiedersi mediante nota libera e senza presentazione del documento di proprietà, nei casi di indisponibilità di quest'ultimo comprovata nei modi di cui all', comma 1.
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Altre formalità senza certificato di proprietà (Art. 12 Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.) — Testo vigente | Portale Normativo