Capo II
Art. 12
Altre formalità senza certificato di proprietà
In vigore dal 1 gen 1993
1. La registrazione nel P.R.A. di atti e provvedimenti giudiziari o amministrativi, formalmente portati a conoscenza dell'intestatario, può richiedersi anche senza presentazione del documento di proprietà, mediante nota libera. Resta fermo quanto previsto per il rifiuto del documento di proprietà dell' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. Il rilascio del certificato di proprietà si effettua nei modi previsti all'.
2. La registrazione nel P.R.A. della cancellazione e della perdita di possesso del veicolo può richiedersi mediante nota libera e senza presentazione del documento di proprietà, nei casi di indisponibilità di quest'ultimo comprovata nei modi di cui all', comma 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-12