Capo V

Art. 25

Data di attivazione del servizio automatizzato

In vigore dal 1 gen 1993
1. Esaurite le operazioni di impianto del sistema informatico e le altre necessarie al funzionamento automatizzato degli uffici, la procura della Repubblica territorialmente competente, su richiesta della rispettiva conservatoria provinciale del P.R.A., stabilisce la data di inizio del funzionamento del servizio automatizzato. 2. Le disposizioni previste dal presente regolamento hanno effetto a decorrere dalla data stabilita, per ciascuna conservatoria provinciale, ai sensi del comma 1.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-25

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Data di attivazione del servizio automatizzato (Art. 25 Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.) — Testo vigente | Portale Normativo