Capo IV

Art. 24

Collegamenti telematici

In vigore dal 1 gen 1993
1. Le forniture di cui all', possono effettuarsi mediante collegamento telematico con gli archivi del Sistema informativo dell'A.C.I. 2. Il Sistema informativo centrale dell'A.C.I. provvede al controllo ed alla contabilizzazione degli accessi. 3. L'utenza del servizio è concessa in funzione della disponibilità di collegamenti al momento della richiesta ed è condizionata dall'utilizzo di tecnologie compatibili. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza dell'A.C.I. 4. Le modalità di collegamento, il tipo di informazioni da fornire, nonché i costi a totale carico dell'utente, sono stabiliti dall'A.C.I. con apposita convenzione.
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Collegamenti telematici (Art. 24 Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.) — Testo vigente | Portale Normativo