Art. 24 · Collegamenti telematici
Capo IV

Art. 24

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Collegamenti telematici

In vigore dal 1 gen 1993
1. Le forniture di cui all', possono effettuarsi mediante collegamento telematico con gli archivi del Sistema informativo dell'A.C.I. 2. Il Sistema informativo centrale dell'A.C.I. provvede al controllo ed alla contabilizzazione degli accessi. 3. L'utenza del servizio è concessa in funzione della disponibilità di collegamenti al momento della richiesta ed è condizionata dall'utilizzo di tecnologie compatibili. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza dell'A.C.I. 4. Le modalità di collegamento, il tipo di informazioni da fornire, nonché i costi a totale carico dell'utente, sono stabiliti dall'A.C.I. con apposita convenzione.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-24