Capo IV

Art. 23

Modalità delle forniture da parte del Sistema informativo centrale

In vigore dal 1 gen 1993
Modalità delle forniture da parte del Sistema informativo centrale 1. Le forniture di cui all' possono essere effettuate, in forma singola o aggregata, mediante supporto informatico secondo gli standard stabiliti dal sistema informativo A.C.I. 2 L'A.C.I. mantiene la piena ed esclusiva proprietà delle proce- dure realizzate. 3. I dati forniti non possono essere oggetto di alienazione o di cessione neppure a titolo gratuito. 4. Le modalità di fornitura, il tipo di informazione da fornire, nonché i costi delle procedure e delle forniture, a totale carico dell'utente, sono stabiliti dall'A.C.I. ed approvati dal Ministro delle finanze.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-23

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Modalità delle forniture da parte del Sistema informativo centrale (Art. 23 Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.) — Testo vigente | Portale Normativo