Capo IV
Art. 23
Modalità delle forniture da parte del Sistema informativo centrale
In vigore dal 1 gen 1993
Modalità delle forniture da parte
del Sistema informativo centrale
1. Le forniture di cui all' possono essere effettuate, in forma singola o aggregata, mediante supporto informatico secondo gli standard stabiliti dal sistema informativo A.C.I.
2 L'A.C.I. mantiene la piena ed esclusiva proprietà delle proce- dure realizzate.
3. I dati forniti non possono essere oggetto di alienazione o di cessione neppure a titolo gratuito.
4. Le modalità di fornitura, il tipo di informazione da fornire, nonché i costi delle procedure e delle forniture, a totale carico dell'utente, sono stabiliti dall'A.C.I. ed approvati dal Ministro delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-23