Capo III

Art. 18

Conservazione della documentazione prescritta

In vigore dal 1 gen 1993
1. Devono essere conservati nella raccolta delle formalità i certificati di proprietà ritirati, le note, i titoli e gli altri documenti acquisiti. 2. La conservatoria provinciale del P.R.A. può procedere alla riproduzione sostitutiva dei documenti originali costituenti la raccolta delle formalità a norma degli e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 e dell'articolo unico del decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979. In tal caso, il rilascio di copie ai sensi dell', comma 6, si esegue sulla base della pellicola sostitutiva autenticata, in luogo del documento originale. 3. Anteriormente ai termini previsti dalle disposizioni in vigore, non può procedersi alla distruzione dei documenti originali costituenti la raccolta delle formalità se non previa riproduzione ai sensi del comma 2.
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Conservazione della documentazione prescritta (Art. 18 Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.) — Testo vigente | Portale Normativo