Capo II

Art. 14

Documenti di circolazione del veicolo

In vigore dal 1 gen 1993
1. La registrazione nel P.R.A. di variazione delle caratteristiche tecniche e fiscali successive all'immatricolazione del veicolo si effettua su richiesta degli interessati in base all'aggiornamento dei dati da parte del competente ufficio della motorizzazione civile. 2. I mutamenti della proprietà e della residenza sulla carta di circolazione, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono eseguiti dall'ufficio del P.R.A. mediante rilascio del tagliando del certificato di proprietà. 3. Il duplicato del tagliando viene rilasciato congiuntamente al duplicato del rispettivo certificato di proprietà.
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Documenti di circolazione del veicolo (Art. 14 Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.) — Testo vigente | Portale Normativo