Capo II
Art. 11
Tutela del venditore
In vigore dal 1 gen 1993
1. Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. In tal caso la nota di richiesta, corredata del prescritto titolo di vendita, deve essere sottoscritta nei modi di cui all' della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ufficio del P.R.A. può rilasciare il certificato di proprietà solo all'intestatario del medesimo, che ne faccia richiesta, previa restituzione del documento di proprietà rilasciato in precedenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-11