Capo II

Art. 11

Tutela del venditore

In vigore dal 1 gen 1993
1. Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. In tal caso la nota di richiesta, corredata del prescritto titolo di vendita, deve essere sottoscritta nei modi di cui all' della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ufficio del P.R.A. può rilasciare il certificato di proprietà solo all'intestatario del medesimo, che ne faccia richiesta, previa restituzione del documento di proprietà rilasciato in precedenza.
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Tutela del venditore (Art. 11 Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.) — Testo vigente | Portale Normativo