Capo II
Art. 7
Prima iscrizione e certificato di proprietà
In vigore dal 1 gen 1993
1. Per la richiesta di prima iscrizione del veicolo nel P.R.A., l'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la nota di iscrizione ed il titolo di cui al comma 3. Deve essere prodotto, inoltre, il certificato d'origine di cui all' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.
2. I dati di identificazione e le caratteristiche tecniche e fiscali del veicolo, da registrare nel P.R.A., sono quelli risultanti dall'immatricolazione.
3. Nel caso di vendita verbale, la dichiarazione autenticata prevista dall', n. 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, deve redigersi sul modulo di prima iscrizione, da prodursi in unico esemplare al P.R.A.
4. Eseguita la prima iscrizione del veicolo, l'ufficio del P.R.A. rilascia il certificato di proprietà di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-7