Capo I
Art. 2
Registri del P.R.A.
In vigore dal 1 gen 1993
1. A decorrere dalla data di attivazione del servizio automatizzato cessano le annotazioni ed iscrizioni sui registri previsti dall' del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.
2. La conservatoria provinciale procede alla registrazione nel P.R.A. mediante:
a) l'aggiornamento degli archivi elettronici, previa acquisizione e convalida dei dati predetti, mediante l'impiego di procedure automatizzate;
b) l'inserimento, nella raccolta delle formalità, dei certificati di proprietà e delle note di formalità, ordinati per data e numero progressivo e corredati dei titoli e documenti allegati.
3. Al fine di automatizzare le procedure per le ispezioni e quelle per il rilascio delle certificazioni e delle copie di cui all', comma 7, la conservatoria provinciale può avvalersi di procedimenti tecnici di riproduzione osservando le norme di cui agli e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974, nonché all'articolo unico del decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
4. I registri in essere alla data indicata al comma 1 sono conservati a cura delle rispettive conservatorie provinciali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-2