Capo I

Art. 1

Impiego del sistema informatico

In vigore dal 1 gen 1993
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia; Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 399, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme sulla circolazione stradale; Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, riguardante la disciplina dell'imposta erariale di trascrizione; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 187, concernente, tra l'altro, l'automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico, la quale, all', comma 3, dispone che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del P.R.A., la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione, ecc.. Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992; Vista la comunicazione fatta in data 29 aprile 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: . Impiego del sistema informatico 1. I servizi delle conservatorie del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) sono automatizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici, installati con annesse apparecchiature idonee presso ciascun ufficio e collegati con l'archivio elettronico centrale istituito ai sensi dell', comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 187. 2. Con l'impiego del sistema informatico anzidetto, e sulla base dello stato giuridico del veicolo risultante negli archivi elettronici centrali e provinciali, sono automatizzate le procedure concernenti l'esame delle formalità, il rilascio del certificato di proprietà, delle altre certificazioni relative al veicolo, le ispezioni, le annotazioni sulla carta di circolazione, il trasferimento dell'iscrizione in altra conservatoria provinciale. 3. Sono automatizzate altresì l'assegnazione del numero d'ordine progressivo, la stampa del registro previsto dall' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e le altre procedure di funzionamento degli uffici. 4. L'accesso agli archivi elettronici centrali e provinciali per le attività di aggiornamento dei dati, per le certificazioni e per le consultazioni, è consentito esclusivamente al personale munito di apposito codice di identificazione personale. La sottoscrizione prevista dall', comma 5, è eseguita elettronicamente mediante stampa automatica del nominativo del funzionario procedente e del relativo logotipo identificativo attivato dal codice personale anzidetto. Il logotipo è conforme all'allegato A al presente regolamento. 5. Per le formalità da eseguirsi nel P.R.A. e per il rilascio delle certificazioni a mezzo del sistema informatico sono dovuti dagli utenti all'Automobile club d'Italia (A.C.I.) diritti ed emolumenti stabiliti ai sensi dell', comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 187.
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