Capo I

Art. 4

Trasferimento dell'iscrizione in altra conservatoria: transazioni nel sistema informatico

In vigore dal 1 gen 1993
Trasferimento dell'iscrizione in altra conservatoria: transazioni nel sistema informatico 1. Per il rinnovo dell'iscrizione di un veicolo in Conservatoria diversa da quella nella quale il veicolo è iscritto, in luogo dell'invio della copia autentica di cui all' del regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1814, si procede all'aggiornamento dell'archivio elettronico centrale sulla base dello stato giuridico integrato con i gravami e le iscrizioni ipotecarie non cancellati. Finché il rinnovo dell'iscrizione non sia eseguito, ogni formalità eventualmente espletata presso la conservatoria di provenienza modifica lo stato giuridico anzidetto. 2. Si applicano le procedure in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso in cui una delle conservatorie interessate al trasferimento dell'iscrizione non abbia iniziato ad operare in regime automatizzato. 3. La Conservatoria di destinazione automatizzata, cui pervenga la copia autentica del foglio di iscrizione ai sensi dell' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, provvede comunque all'aggiornamento dell'archivio centrale ai sensi del comma 1 del presente articolo.
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