Capo I

Art. 3

Stato giuridico del veicolo

In vigore dal 1 gen 1993
1. Il riepilogo delle informazioni di carattere tecnico e giuridico risultanti nel P.R.A. ad una certa data, esclusi i dati analitici delle iscrizioni ipotecarie non rinnovate nei termini di legge, costituisce lo stato giuridico attuale del veicolo che viene aggiornato nel rispettivo archivio elettronico locale sulla base di ogni formalità validata. 2. Il riepilogo delle informazioni di cui al comma 1, risultanti nel P.R.A. alla data di attivazione del servizio automatizzato, costituisce lo stato giuridico originario del veicolo da acquisire e convalidare nell'archivio elettronico centrale in occasione della prima operazione di cui all'.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-3

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