Capo II
Art. 10
Obbligo del certificato di proprietà per le richieste di formalità
In vigore dal 1 gen 1993
Obbligo del certificato di proprietà
per le richieste di formalità
1. Le richieste di formalità, in relazione ai veicoli iscritti, si effettuano mediante consegna all'ufficio del P.R.A. del certificato di proprietà che, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la nota di formalità e sostituisce il soppresso foglio complementare.
2. Nel caso di vendita verbale, la dichiarazione autenticata prevista dall' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, deve redigersi sul certificato di proprietà, anche integrato da un foglio di continuazione, da prodursi in unico esemplare al P.R.A.
3. Non possono riceversi richieste di formalità prive del documento di proprietà, salvo i casi previsti dagli ; nel caso di deterioramento od indisponibilità deve richiedersi un duplicato ai sensi dell', comma 2.
Storico versioni
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