Capo II

Art. 10

Obbligo del certificato di proprietà per le richieste di formalità

In vigore dal 1 gen 1993
Obbligo del certificato di proprietà per le richieste di formalità 1. Le richieste di formalità, in relazione ai veicoli iscritti, si effettuano mediante consegna all'ufficio del P.R.A. del certificato di proprietà che, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la nota di formalità e sostituisce il soppresso foglio complementare. 2. Nel caso di vendita verbale, la dichiarazione autenticata prevista dall' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, deve redigersi sul certificato di proprietà, anche integrato da un foglio di continuazione, da prodursi in unico esemplare al P.R.A. 3. Non possono riceversi richieste di formalità prive del documento di proprietà, salvo i casi previsti dagli ; nel caso di deterioramento od indisponibilità deve richiedersi un duplicato ai sensi dell', comma 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obbligo del certificato di proprietà per le richieste di formalità (Art. 10 Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.) — Testo vigente | Portale Normativo