Capo IV

Art. 22

Forniture di dati e statistiche da parte del Sistema informativo centrale

In vigore dal 1 gen 1993
Forniture di dati e statistiche da parte del Sistema informativo centrale 1. A mezzo del Sistema informativo centrale dell'A.C.I. sono eseguite le ispezioni, come previste dall', comma 1, a fronte di richieste su base reale presentate da chiunque. 2. Le richieste di dati su veicoli avanzate, anche su base personale, da organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, nonché dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono evase gratuitamente. 3. Dati e statistiche possono essere forniti dal Sistema informativo centrale dell'A.C.I., oltre che all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a categorie di soggetti per le quali il Ministero delle finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante alla loro cognizione. In tale ultimo caso l'A.C.I. procede alla fornitura dei predetti dati e statistiche in base ad apposita convenzione.
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Forniture di dati e statistiche da parte del Sistema informativo centrale (Art. 22 Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.) — Testo vigente | Portale Normativo