Capo IV
Art. 20
Elaborazione e conservazione dei dati
In vigore dal 1 gen 1993
1. È assicurata l'immutabilità e la conservazione dei dati acquisiti e validati negli archivi elettronici, mediante duplicazione degli stessi e collocazione in luoghi diversi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-20