Capo IV

Art. 20

Elaborazione e conservazione dei dati

In vigore dal 1 gen 1993
1. È assicurata l'immutabilità e la conservazione dei dati acquisiti e validati negli archivi elettronici, mediante duplicazione degli stessi e collocazione in luoghi diversi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo