Capo IV
Art. 21
Procedure di emergenza
In vigore dal 1 gen 1993
1. In caso di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature, la prosecuzione delle funzioni essenziali connesse alle operazioni di accettazione, numerazione progressiva, incasso e stampa del registro di cui all' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è garantita dalle apparecchiature di riserva. In caso di impossibilità di funzionamento della conservatoria, ne deve esere data immediata comunicazione alla procura generale della Repubblica competente ed al Ministero delle finanze, specificando le cause. Il Ministro delle finanze, su segnalazione della procura della Repubblica, emette decreto di riammissione nei termini.
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1992-10-02;514#art-21