Art. 8

Cessazione delle concessioni

In vigore dal 21 apr 1993
1. La concessione cessa, oltre che nei casi di sostituzione, di scadenza e di decadenza rispettivamente previsti dagli , comma 3, 5, comma 4, 7 e 9, quando si verificano le seguenti condizioni: a) cessazione dal servizio attivo; b) decesso del concessionario; c) assegnazione al concessionario o ad un familiare convivente di alloggi di edilizia pubblica convenzionata nell'ambito del comune ove il concessionario presta servizio o in un comune limitrofo; d) avvenuta acquisizione, sotto forma di proprietà o usufrutto, da parte del concessionario o di familiare convivente, di una abitazione ubicata nell'ambito del comune ove lo stesso presta servizio o in un comune limitrofo; e) trasferimento in altra sede; f) rinuncia. 2. Nel caso indicato al comma 1, lettera b), quando vi siano familiari già conviventi con il concessionario, il rilascio dell'alloggio deve avvenire entro il termine di trecentosessantacinque giorni dal decesso del concessionario. 3. Salvo quanto previsto al comma 2, il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1. 4. L'avviso di cessazione della concessione, di competenza del questore, è notificato all'interessato in via amministrativa.
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