Art. 12

Recupero coattivo

In vigore dal 21 apr 1993
1. Nel caso che l'alloggio non venga rilasciato nel termine fissato dagli articoli precedenti, il prefetto emette, entro trenta giorni successivi, ordinanza di recupero coattivo, da notificare all'interessato in via amministrativa. 2. Nell'ordinanza è fissata la data del recupero coattivo dell'alloggio. Tale data non dovrà comunque essere posteriore al trentesimo giorno dalla data di emissione dell'ordinanza di recupero coattivo. 3. L'esecuzione del recupero coattivo sarà effettuata, con l'ausilio della forza pubblica, alla data stabilita, anche se pendente la richiesta di cui all' o ricorso giurisdizionale, salvo che sia stata concessa dal giudice amministrativo la sospensione del provvedimento impugnato. 4. Nel caso che l'alloggio sia chiuso o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge, compilando, in ogni caso, inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio. 5. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie, è incaricata una ditta e le spese sono poste a carico dell'utente. Qualora questi non ottemperi al pagamento, le relative somme sono recuperate a norma di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:1992-08-06;574#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo