Art. 14

Adeguamento del canone

In vigore dal 21 apr 1993
1. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 e fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all', il canone mensile è determinato nella misura del 40 per cento di quello praticato in re- gime di libero mercato per gli alloggi aventi analoghe caratteristiche, da fissarsi in base alle valutazioni eseguite dall'ufficio tecnico erariale. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sino alla determinazione del canone di cui al precedente , il canone stesso è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'I.S.T.A.T., dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. 3. Il recupero tra la differenza del canone determinato ai sensi del comma 1 e quello nel frattempo corrisposto avviene secondo modalità e tempi stabiliti con apposite disposizioni del capo della Polizia; analogamente si provvede nei casi in cui il canone nel frattempo versato sia superiore a quello determinato nel presente articolo.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1992-08-06;574#art-14

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