Art. 15
Decadenza delle concessioni precedenti
In vigore dal 21 apr 1993
1. Le concessioni di alloggi a qualsiasi titolo antecedentemente disposte, decadono, ove già non decadute, all'entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le concessioni effettuate ai sensi degli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e quelle relative agli alloggi gratuiti connessi all'incarico di cui all', comma 1, lettera a), del presente regolamento.
2. Le autorità competenti provvedono:
- al recupero degli alloggi secondo le modalità di cui agli , qualora sia stata già disposta la revoca della concessione;
- al recupero graduale degli alloggi occupati secondo le modalità di cui al successivo comma negli altri casi.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il recupero degli alloggi sarà effettuato:
a) immediatamente, se il concessionario, in base alle norme precedentemente in vigore, non ha titolo per la concessione;
b) gradualmente, e comunque entro tre mesi, qualora l'alloggio risulti a diverso titolo occupato.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1992-08-06;574#art-15