Art. 11
Richiesta di sospensione, differimento o annullamento
In vigore dal 21 apr 1993
1. Entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento di revoca anticipata della concessione disposta ai sensi dell', l'interessato ha facoltà di inoltrare al Ministro dell'interno motivata e documentata richiesta di sospensione o differimento dell'esecuzione, o di annullamento della revoca anticipata.
2. Il Ministro, quando concede la sospensione o il differimento dell'esecuzione, fissa un termine oltre il quale si dà corso agli atti esecutivi.
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