Art. 9
Decadenza della concessione
In vigore dal 21 apr 1993
1. Oltre a quanto previsto dall', comma 4, il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:
- impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;
- cessione dell'alloggio in uso a terzi;
- inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione;
- sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere la concessione;
- mancata occupazione stabile, con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio;
- mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini.
2. Il prefetto, in caso di decadenza della concessione, notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, nel quale la data di rilascio dell'alloggio è fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.
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