Art. 5

Domanda per la concessione

In vigore dal 21 apr 1993
1. La domanda per la concessione deve essere compilata e corredata dalla prescritta documentazione, in conformità al modello predisposto dall'amministrazione e inoltrata alla commissione competente per la concessione degli alloggi individuali, competente per territorio, entro il termine stabilito dalla commissione stessa. 2. In caso di trasferimento ad altra sede, la domanda può essere inoltrata alla commissione competente per la nuova sede di servizio anche prima della data di decorrenza del trasferimento. 3. Il personale che abbia presentato domanda prima del trasferimento nella nuova sede di servizio viene incluso nella graduatoria e può ottenere la concessione dell'alloggio anche prima della data di decorrenza del trasferimento. 4. La consapevole presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale e disciplinare, comporta l'esclusione dell'interessato dall'assegnazione di qualsiasi alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato, nonché la decadenza dalla concessione eventualmente già disposta. 5. La commissione, quando nel corso dell'esame preliminare della documentazione presentata riscontra che questa è incompleta o mancante dei dati prescritti, informa il richiedente concedendogli venti giorni per la regolarizzazione della documentazione stessa. Trascorso inutilmente tale periodo, la domanda non sarà valutata.
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Domanda per la concessione (Art. 5 Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione.) — Testo vigente | Portale Normativo