Art. 3

Esclusione dalla concessione

In vigore dal 21 apr 1993
1. Gli alloggi non possono essere concessi al personale che: - sia proprietario ovvero usufruttuario, assegnatario in cooperativa, ancorchè indivisa, di una abitazione ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o comuni limitrofi; - sia assegnatario di un alloggio di un istituto autonomo case popolari o similari o concesso a canone agevolato da qualsiasi amministrazione pubblica, ubicato nel territorio del comune ove presta servizio o comuni limitrofi, fatto salvo quanto previsto dall', comma 2; - abbia un familiare convivente nelle condizioni sopraindicate; - fruisca, già di alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1992-08-06;574#art-3

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