Art. 4
Organi competenti per la concessione degli alloggi
In vigore dal 21 apr 1993
1. Per l'assegnazione degli alloggi si osservano le disposizioni dell', comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, in quanto applicabili al personale della Polizia di Stato, dell'art. 52, commi primo, secondo, terzo e quinto, e dell'art. 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonché le disposizioni del presente regolamento.
2. La concessione degli alloggi è disposta dal prefetto in conformità alla deliberazione della commissione per la concessione degli alloggi individuali di cui all'art. 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, i cui componenti sono individuati dal questore secondo quanto previsto dal predetto articolo.
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