Art. 2
Personale ammesso a fruire degli alloggi di servizio in temporanea concessione
In vigore dal 21 apr 1993
Personale ammesso a fruire degli alloggi di servizio
in temporanea concessione
1. Gli alloggi di servizio in temporanea concessione, denominati d'ora in poi "alloggi", possono essere concessi al personale in servizio appartenente ai ruoli della Polizia di Stato coniugato, vedovo, separato, divorziato o convivente, con o senza prole ed al personale celibe e nubile con prole, che presta effettivo servizio presso questure, uffici, reparti e istituti per i quali gli alloggi sono destinati, indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
2. Qualora ne sussistano le disponibilità, gli alloggi possono essere altresì concessi al rimanente personale in servizio per il quale non è prescritto l'obbligo di alloggiare in caserma.
3. Il personale che fruisce di un alloggio in concessione a norma del presente regolamento può concorrere per la sostituzione dell'alloggio.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1992-08-06;574#art-2