Art. 6
Modalità e criteri di assegnazioni
In vigore dal 21 apr 1993
1. La commissione per la concessione degli alloggi individuali for- mula la graduatoria dei richiedenti, assegnando i punteggi relativi ai seguenti criteri:
a) attinenti al servizio svolto:
- necessità del dipendente di dimorare in strutture particolarmente protette in relazione alla natura del servizio che lo esponga a pericoli e/o rappresaglie: punti 15;
- necessità che il dipendente, in relazione alla natura del servizio, assicuri, nell'interesse dell'amministrazione una pronta reperibilità: fino a punti 5;
b) attinenti a situazioni di disagio abitativo:
- sfratto giudiziario in atto: punti 2;
- trasferimento da altra sede: punti 1,50;
- alloggio in abitazione malsana: punti 1,00;
- alloggio in coabitazione: punti 0,50;
c) attinenti a situazioni familiari, per un massimo di punti 6:
- coniuge convivente a carico: punti 1,50;
- per ogni figlio convivente a carico: punti 1,00;
- per genitore convivente a carico: punti 0,50;
- reddito familiare inferiore a 40 milioni annui: punti 1.
2. A partità di punteggio, saranno preferiti nell'ordine, i richiedenti con reddito familiare meno favorevole, i richiedenti con maggiore anzianità di servizio, i richiedenti provenienti da altra sede ove già beneficiavano di alloggio di servizio.
3. L'alloggio disponibile è offerto al richiedente che occupa il posto più elevato in graduatoria; in caso di rinuncia, l'alloggio è offerto al richiedente che occupa il posto successivo.
4. La persona interpellata è tenuta a rispondere entro il ventesimo giorno dalla data di notifica dell'offerta; decorso inutilmente tale termine considerata rinunciataria.
5. Ricevuta l'adesione dell'interessato, la commissione delibera l'assegnazione dell'alloggio, dandone immediata comunicazione al prefetto, il quale provvede all'atto formale di concessione da redigersi in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione e da firmarsi per accettazione dal concessionario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1992-08-06;574#art-6