Art. 13

Canone e spese

In vigore dal 21 apr 1993
1. Il canone mensile per vano convenzionale dovuto dai concessionari degli alloggi di servizio in temporanea concessione è determinato secondo l'apposito decreto interministeriale emanato a norma dell' del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ed in analogia a quanto disposto dall', comma 3, della legge 1› dicembre 1986, n. 831. 2. I canoni determinati a norma del precedente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale ivi previsto. 3. I concessionari, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di cui all', comma 1, della legge n. 831 del 1986, in quanto applicabili, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per la riparazione dei danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio e del materiale ivi esistente. 4. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, sono a carico dell'amministrazione.
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Canone e spese (Art. 13 Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione.) — Testo vigente | Portale Normativo