Art. 11
M u l t i s a l e
In vigore dal 3 mar 1992
1. Il nulla osta all'apertura di una multisala, definita nell' del regolamento, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo, mediante rilascio di distinte autorizzazioni per ogni sala che venga accorpata nello stesso immobile sotto il profilo strutturale.
2. La trasformazione di un esercizio cinematografico in due o più sale, multisala, è consentita:
a) mediante frazionamento del numero complessivo dei posti consentiti con l'autorizzazione originariamente rilasciata per la sala che si intende trasformare;
b) mediante contestuale riduzione del numero dei posti già autorizzati in altra sala cinematografica gestita da una medesima impresa di esercizio nello stesso ambito territoriale (comune, frazione, borgata);
c) mediante contestuale cessazione dell'attività in una o più sale gestite dalla medesima impresa d'esercizio e già autorizzate nello stesso ambito territoriale (comune, frazione o borgata).
3. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate a condizione che il numero complessivo dei posti non sia superiore a quello prescritto nell'originaria autorizzazione afferente rispettivamente alla sala che si intende trasformare, alla sala nella quale ne sia prevista la riduzione o alla sala che abbia cessato l'attività.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-01-13;184#art-11