Art. 9
Deroghe particolari
In vigore dal 3 mar 1992
1. Si può prescindere dai criteri indicati agli e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:
a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore a cinquecento posti;
b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a quattrocento posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e da manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a cinquanta per ciascun circolo. Tale deroga è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad 1.000.000 abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 ed 1.000.000 di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione tra i 50.000 e 400.000 abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà inoltre, essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti provvisti di sale di tale tipo;
c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esiste un unico esercizio cinematografico il quale, se pure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva.
2. Potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala nel capoluogo di comune ove esista un unico esercizio cinematografico la cui programmazione annuale non dia prevalente spazio ai film provvisti di nulla osta di proiezione in pubblico senza limiti di età ed ai film con divieto di visione per i minori degli anni quattordici. Le autorizzazioni concesse, ai sensi del presente comma, sono soggette ad una verifica annuale volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di programmazione richiesti. Nel caso di accertamento negativo il nulla osta sarà revocato sentita la commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
3. Analogamente, qualora si tratti di località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse turistico della località medesima, potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilità cinematografica limitata al periodo - estivo o invernale - coincidente, in base agli accertamenti eseguiti, con il maggiore afflusso di villegianti o turisti stagionali:
d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici, in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e attuati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un'adeguato incremento delle presenze dal biennio antecedente alla data di esame della domanda.
L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;
e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti delle città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore ai 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero di lunghezza non superiore a 2.000 metri realizzati in base alle precedenti, nonché film di carattere scientifico e didattico e di attualità.
4. Ferma restando l'applicazione dei criteri indicati dagli a tutti gli altri casi previsti nel presente regolamento, si può prescindere dall'applicazione di detti criteri ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alla trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale, allorchè ricorrano le condizioni stabilite nel successivo .
5. Il Ministero del turismo e dello spettacolo si riserva per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere a), c) e d) del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali di produttori e di distributori di film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.
6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo - sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213 - determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera d) del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi nel corso dell'anno, rispettivamente all'attività cinematografica ed all'attività teatrale che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-01-13;184#art-9