Art. 6

Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti

In vigore dal 3 mar 1992
Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti 1. Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 10% nei confronti del biennio precedente. 2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1992 il raffronto verrà operato tra il biennio 1990-91 ed il biennio 1988-89, mentre per il 1993 il raffronto verrà operato tra il biennio 1991-92 ed il biennio 1989-90, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati. 3. Le frazioni o borgate distanti almeno due chilometri, per via normale dal più vicino cinema, sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della Società italiana degli autori ed editori sarà rilasciato, esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o borgata con le modalità previste dal presente articolo. La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della borgata. 4. Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di cento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 10% sopra indicato.
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