Art. 5
Zone periferiche di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e piani urbanistici
In vigore dal 3 mar 1992
Zone periferiche di comuni con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti e piani urbanistici
1. Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli , non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km 2, in linea d'aria, dal più vicino cinema.
2. Al criterio di cui al comma precedente si può, altresì, derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, compresi nei piani urbanistici approvati dai competenti organi regionali e previsti per una popolazione non inferiore a 4.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.
3. In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo potrà tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema più vicino, nel raggio rispettivamente di 2 km e di 1 km dal progetto locale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alla esigenze cinematografiche della zona periferica o del quartiere coordinato dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-01-13;184#art-5