Art. 7
Arene estive
In vigore dal 3 mar 1992
1. Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o borgate, in conformità di quanto stabilito dall'. Il criterio stabilito per la prima classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
2. Alle autorizzazioni di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.
3. Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunciata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero stata avanzate da terzi interessati.
4. Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli - sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti - l'agibilità sarà rilasciata dal comune che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.
5. Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1 giugno e il 15 ottobre.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-01-13;184#art-7