Art. 12
Cinema "drive in"
In vigore dal 3 mar 1992
1. L'autorizzazione all'apertura di cinema all'aperto denominati "drive in", descritti nell' del regolamento viene concessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a condizione che la località prescelta per l'impianto sia posta in zone extraurbane, e che sia idonea ad assicurare - per ubicazione, conformazione, dimensione ed accessi - le necessarie condizioni di sicurezza, da attuarsi secondo le norme previste dalla circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 dal Ministero dell'interno, e successive modificazioni, e secondo le prescrizioni imposte dalla commissione provinciale di vigilanza.
2. Per l'apertura dei cinema "drive in" non si applicano i criteri stabiliti nel presente regolamento.
3. Per tali cinema il nulla osta può essere rilasciato nel numero massimo di uno per ogni comune con popolazione non superiore ad un milione di abitanti e di due per ogni comune con popolazione superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-01-13;184#art-12