Art. 15
Norme procedurali
In vigore dal 3 mar 1992
1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista dagli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella in Laterano, 51, Roma - c.a.p. 00184, devono contenere la specifica indicazione della norma in base alla quale si intende ottenere l'autorizzazione richiesta e la denominazione che si intende assegnare al cinema o cinema-teatro, con obbligo di comunicare ogni sua eventuale variazione.
2. Le domande devono essere presentate, su carta legale, in duplice copia, ai comuni competenti, corredate dalla seguente documentazione:
1) progetto del locale - in duplice copia firmata da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale comprendente:
a) una planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative all'altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le rela- tive sezioni stradali.
b) piante in scala 1:100 rappresentanti gli eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i simboli grafici previsti dall'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad
altri usi;
c) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1: 100 dell'edificio;
d) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;
2) documento comprovante il rilascio della concessione edilizia per l'erigenda sala cinematografica da parte del comune o preventivo parere favorevole da parte della commissione edilizia comunale apposto su una copia del progetto presentato;
3) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di una nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere prodotto il contratto di affitto del locale nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;
4) una carta topografica del comune, frazione o borgata, convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione del luogo preciso del costruendo locale e della distanza del cinema più vicino per le richieste avanzate ai sensi degli del presente regolamento. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività, dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente lo- cale e del più vicino cinema;
5) certificati della Società italiana degli autori ed editori sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località interessata a seconda che trattasi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti, nelle ipotesi previste dal regolamento.
3. La trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale di cui agli , potrà essere richiesta con una istanza corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione del manufatto che si intende destinare a multisala.
4. Per le sale di proiezione di film a formato ridotto, le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti nei capoversi precedenti per i cinema con apparecchi a formato normale.
5. A norma dell', numeri 5) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni provvederanno all'istruttoria delle pratiche secondo le seguenti modalità:
a) accerteranno la completezza della documentazione prodotta, apponendo sulla domanda e su ogni documento allegato il proprio timbro datario;
b) acquisiranno nei propri atti una copia della domanda e della documentazione, che sarà messa a disposizione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prevista dall'art. 141 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto 6 maggio 1940, n. 635;
c) chiederanno alla prefettura la convocazione della suindicata commissione che, esaminata la documentazione, emetterà un motivo parere sul progetto presentato, imponendo, ove necessario, tutte le prescrizioni ritenute opportune per l'agibilità del locale e redigendo apposito processo verbale. Il segretario della commissione provinciale di vigilanza apporrà il proprio visto su tutti i fogli del progetto esaminato, a certificazione che la documentazione tecnica sulla quale la commissione ha espresso il proprio parere è quella che poi verrà acquisita agli atti dal Ministero del turismo e dello spettacolo;
d) trasmetteranno al Ministero del turismo e dello spettacolo copia del verbale redatto dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché una copia della domanda e della documentazione prodotta dall'interessato. La copia del progetto presentato dovrà corrispondere esattamente a quella vistata dalla commissione provinciale di vigilanza;
e) comunicheranno nella lettera di trasmissione, tutte le informazioni necessarie, indicando in particolare:
1) il numero degli abitanti del comune, ripartito fra le singole frazioni, a convalida del certificato rilasciato all'interessato;
2) il numero dei cinema e dei teatri esistenti nel centro e nelle frazioni, con la precisazione del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene), compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa o meno l'autorizzazione;
3) a conferma delle indicazioni fornite dall'interessato, la distanza intercorrente tra l'edificanda sala cinematografica ed il cinema o l'arena più vicina già in attività.
6. Nel caso in cui la località fosse sprovvista di sale cinematografiche o teatrali, dovrà essere fatta esplicita menzione.
7. Il Ministero del turismo e dello spettacolo deciderà, sentita la commissione apertura sale cinematografiche prevista dall'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
8. L'avvenuta concessione del nulla osta sarà comunicata al comune ed alla prefettura che provvederanno agli ulteriori adempimenti di competenza.
9. Il comune trasmetterà al Ministero del turismo e dello spettacolo copia della licenza di esercizio rilasciata all'interessato, ai sensi dell', punto 5) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Eventuali cambiamenti della titolarità della gestione del cinema autorizzato saranno comunicati al Ministero del turismo e dello spettacolo, per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-01-13;184#art-15