Art. 16
Cinema ambulanti
In vigore dal 3 mar 1992
1. Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-01-13;184#art-16