Art. 20
Entrata in vigore
In vigore dal 3 mar 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 gennaio 1992
Il Ministro: TOGNOLI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1992
Registro n. 2 Turismo, foglio n. 54.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-01-13;184#art-20