Art. 17
Periodo di attuazione delle autorizzazioni e concessione di proroga
In vigore dal 3 mar 1992
Periodo di attuazione delle autorizzazioni
e concessione di proroga
1. Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati dell'autorizzazione e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla data di inizio.
2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore.
3. Per motivi analoghi di cui al precedente comma potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi.
4. Ulteriori proroghe - di carattere del tutto eccezionale - sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
5. Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-01-13;184#art-17