Art. 13
Concessioni a favore dei profughi
In vigore dal 3 mar 1992
1. Le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere rilasciate a favore dei profughi in base alla normativa vigente, sono subordinate alla presentazione della rispettiva domanda e alla accertata sussistenza del requisito della equivalenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo nel territorio di provenienza in rapporto all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-01-13;184#art-13