Art. 8
Comuni, frazioni e borgate sprovvisti di cinema
In vigore dal 3 mar 1992
1. Nei comuni o frazioni o borgate del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche, l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.
2. Qualora si tratti di frazioni o borgate l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno due chilometri per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattasi di rischiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-01-13;184#art-8