Art. 8

Comuni, frazioni e borgate sprovvisti di cinema

In vigore dal 3 mar 1992
1. Nei comuni o frazioni o borgate del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche, l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori. 2. Qualora si tratti di frazioni o borgate l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno due chilometri per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattasi di rischiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-01-13;184#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo