Art. 3

Apertura di sale cinematografiche e teatrali

In vigore dal 3 mar 1992
1. L'apertura di un cinema-teatro con esclusione di quanto previsto al successivo , inteso secondo la definizione dell', è subordinato ad una duplice preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'una prevista dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e l'altra prevista dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, nonché dalle norme di attuazione di cui al regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2643.
Storico versioni

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