Art. 1

Obbligo preventivo autorizzazione-sanzioni

In vigore dal 3 mar 1992
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; Considerata la necessità di determinare i criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di nuove sale; Ritenuto di provvedere alla determinazione, per il biennio 1992-93, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all' della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990; Vista la nota n. 3616/GA/31/12 del 5 luglio 1991 di comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 3 dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: . Obbligo preventivo autorizzazione-sanzioni 1. Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo. 2. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche. 3. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche. 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo e secondo comma si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000, ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dal combinato disposto degli articoli 32, primo comma, e 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo è disposta, con ordinanza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
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