Art. 11 · M u l t i s a l e

Art. 11

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M u l t i s a l e

In vigore dal 3 mar 1992
1. Il nulla osta all'apertura di una multisala, definita nell' del regolamento, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo, mediante rilascio di distinte autorizzazioni per ogni sala che venga accorpata nello stesso immobile sotto il profilo strutturale. 2. La trasformazione di un esercizio cinematografico in due o più sale, multisala, è consentita: a) mediante frazionamento del numero complessivo dei posti consentiti con l'autorizzazione originariamente rilasciata per la sala che si intende trasformare; b) mediante contestuale riduzione del numero dei posti già autorizzati in altra sala cinematografica gestita da una medesima impresa di esercizio nello stesso ambito territoriale (comune, frazione, borgata); c) mediante contestuale cessazione dell'attività in una o più sale gestite dalla medesima impresa d'esercizio e già autorizzate nello stesso ambito territoriale (comune, frazione o borgata). 3. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate a condizione che il numero complessivo dei posti non sia superiore a quello prescritto nell'originaria autorizzazione afferente rispettivamente alla sala che si intende trasformare, alla sala nella quale ne sia prevista la riduzione o alla sala che abbia cessato l'attività.
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urn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-01-13;184#art-11