Art. 6
Requisito della idoneità professionale
In vigore dal 1 mar 1992
1. Il requisito di idoneità professionale è soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente regolamento.
2. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite, ai sensi del successivo , verrà rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1991-12-20;448#art-6